Condizioni generali di Trasporto

SCARICA PDF

Le presenti Condizioni Generali di Trasporto fissano i termini che disciplinano i rapporti, le responsabilità e gli oneri tra il Passeggero e il Trasportatore, vincolanti per ENTRAMBE LE PARTI. Le stesse trovano applicazione in via residuale rispetto alle Condizioni Generali di Vendita, nei soli casi in cui MSC Cruises S.A. non opera quale organizzatore del pacchetto turistico, ma quale mero trasportatore. Il Passeggero ha stipulato un Contratto di pacchetto turistico con l’Organizzatore e le seguenti condizioni sono parte integrante e sostanziale di tale Contratto. Le presenti Condizioni Generali di Trasporto si applicano anche nel caso in cui la nave viene impiegata come hotel galleggiante, senza che la stipula di un contratto di trasporto e l’effettivo trasporto abbiano luogo.

Vi preghiamo di leggere attentamente le seguenti Condizioni Generali di Trasporto: esse contengono i vostri diritti, le vostre responsabilità e i termini e limitazioni per presentare reclami contro il Trasportatore, i suoi dipendenti e/o agenti.

 

 

CONDIZIONI GENERALI DI TRASPORTO MSC CROCIERE E FORMULA 1® 


Ti chiediamo di leggere attentamente le Condizioni Generali di Trasporto che si applicano esclusivamente alle prenotazioni di MSC Crociere e Formula 1®.

Scarica il pdf delle Condizioni Generali di Trasporto di di MSC Crociere e Formula 1®

1. Interpretazione e definizioni

Tutti i riferimenti al termine “PASSEGGERO” al singolare includono anche il plurale. Il termine “Passeggero” si riferisce al titolare del Contratto di Trasporto e a tutte le persone i cui nomi sono riportati sul biglietto, compresi i Minori.

Il “TRASPORTATORE” è MSC Cruises S.A., con sede legale in 40 avenue Eugéne-Pittard, CH-1206 Ginevra, Svizzera .

BAGAGLIO” è ogni bagaglio, pacco, valigia, recipiente o altro effetto personale che appartiene o è trasportato dal passeggero, compreso il bagaglio di cabina, il bagaglio a mano e i capi di abbigliamento indossati o trasportati dal passeggero.

Il “COMANDANTE” è il Comandante o altra persona responsabile della nave in un dato momento al comando della Nave.

Il termine “MINORE” si riferisce a tutte le persone di età inferiore ai 18 anni. Ad alcuni fini specifici (es. consumo di alcolici) , il termine può applicarsi a persone di età differente.

L’ORGANIZZATORE” è la parte con la quale il Passeggero ha stipulato il contratto per la crociera e/o per il pacchetto come definito nella Direttiva UE 2015/2302, come recepita in Italia dal D.Lgs. n. 62/2018.

Il “CONTRATTO DI TRASPORTO” è il contratto di trasporto stipulato tra il Trasportatore e l’Organizzatore in favore del Passeggero, quale parte del Contratto di pacchetto turistico concluso tra questi. i cui termini sono da ritenersi incorporati nelle condizioni generali di prenotazione del pacchetto turistico.

ESCURSIONI A TERRA” sono tutte le escursioni proposte in vendita dal Trasportatore a bordo della nave o acquistate dal passeggero contestualmente al Contratto di pacchetto turistico.

NAVE” è la Nave indicata nel Contratto o qualunque altra nave che la sostituisca, che sia posseduta o noleggiata o gestita o controllata dal Trasportatore.

2. Divieto di cessione e modifica del contratto

Il Trasportatore accetta, con l’emissione del Biglietto, di trasportare la persona ivi indicata (“il Passeggero”), per uno specifico Viaggio (“il Viaggio”) sulle navi indicate o su quelle sostitutive. Accettando le presenti Condizioni Generali di Trasporto, il Passeggero accetta di essere vincolato a tutti i termini, le condizioni e le limitazioni in esse contenuti. Tutti i precedenti accordi verbali e/o scritti sono annullati e sostituiti dalle presenti condizioni. Le presenti Condizioni Generali di Trasporto non possono essere modificate senza il consenso scritto e firmato del Trasportatore o di un suo rappresentante autorizzato. Il Contratto di Trasporto è valido solo per il Passeggero o i Passeggeri i cui nomi sono riportati nel titolo di viaggio, salvo diverse disposizioni previste ai sensi della normativa applicabile, per la data e la Nave menzionate nel Contratto di pacchetto turistico, oppure per qualsiasi altra nave sostitutiva, e non può essere trasferito a terzi.

3. Costi supplementari in caso di mancato sbarco

Dopo l’arrivo presso l’ultimo porto del suo itinerario, il Passeggero che dovesse rimanere a bordo nonostante l’invito allo sbarco dovrà pagare al Trasportatore la sua permanenza a bordo al prezzo corrente per ogni notte supplementare.

4. Interruzione anticipata della crociera

In qualsiasi momento, prima o dopo l’inizio del Viaggio e indipendentemente dal fatto che la Nave abbia deviato dal suo itinerario o abbia proceduto oltre il porto di destinazione, il Trasportatore potrà decidere di interrompere la crociera per cause indipendenti dal suo controllo, dandone debita comunicazione al Passeggero per iscritto, tramite annunci a mezzo stampa o con qualsiasi altro mezzo di comunicazione. Inoltre, laddove lo ritenga necessario, il Comandante o il Trasportatore potranno interrompere la crociera per motivi di gestione e/o di sicurezza della Nave.

5. Cancellazioni, ritardi, deviazioniInterruzione anticipata della crociera

-

5.1

L’operatività della Nave è soggetta alle condizioni meteorologiche, a problemi meccanici, al traffico portuale, a interventi di autorità pubbliche, a obblighi di assistenza ad altre navi in pericolo, alla disponibilità delle banchine, o ad altri fattori al di fuori del controllo del Trasportatore.
-

5.2

Il Trasportatore non garantisce che la Nave effettuerà scalo in ogni porto previsto o seguirà una rotta particolare o il programma concordato. Il Comandante e il Trasportatore avranno diritto di modificare il programma previsto, i porti, l’itinerario o la rotta, o sostituire la nave con altre navi, anche senza preavviso. Qualora il porto di imbarco programmato venga sostituito con altro porto, il Trasportatore dovrà organizzare il trasporto al porto sostitutivo senza spese a carico del Passeggero.
-

5.3

Prima dell’inizio del Viaggio, il Trasportatore ha il diritto di cancellare il Viaggio per qualsiasi motivo ed anche senza preavviso, qualora ritenga tale misura necessaria per garantire la sicurezza della Nave o delle persone a bordo.
-

5.4

Dopo l’inizio del Viaggio, il Trasportatore o il Comandante avranno facoltà di eseguire qualsiasi ordine o direttiva in materia di partenza, arrivo, rotta, porti di scalo, fermate, trasbordi, sbarco o destinazione o altro, impartiti da qualsiasi autorità governativa o ministeriale di qualsiasi Stato o da soggetti che agiscono o dichiarano di agire per conto di tali autorità, o da qualsiasi altro soggetto che, in base alle condizioni della copertura assicurativa dei rischi di guerra, prevista da programmi statali in cui la Nave rientri, ha diritto di impartire tali ordini o direttive. Qualsiasi azione od omissione posta in essere in ottemperanza a tali ordini o direttive non potrà essere considerata un inadempimento del contratto.
-

5.5

Ogni data e/o orario specificato in un itinerario stabilito dall’Organizzatore e/o dal Trasportatore sono meramente indicativi e possono essere modificati dal Trasportatore, qualora ciò sia considerato necessario allo svolgimento del Viaggio nel suo insieme.
-

5.6

Se alla Nave dovesse essere preclusa la possibilità di proseguire la navigazione per qualsiasi ostacolo o impedimento, il Trasportatore avrà facoltà di trasferire il Passeggero su un'altra nave simile o, con il suo consenso, su un altro mezzo di trasporto adatto a far giungere il Passeggero a destinazione.

6. Costi Extra

-

6.1

Il Passeggero pagherà il totale dei costi sostenuti per beni e servizi, o sostenuti dal Trasportatore per suo conto, prima della fine del Viaggio nella valuta di corso sulla nave al momento del pagamento.
-

6.2

Bevande alcoliche, cocktails, bevande analcoliche, acqua minerale, spese mediche, qualsiasi servizio o prodotto fornito a bordo, escursioni e ogni costo o tassa imposta da un’autorità governativa sono da considerarsi costi extra, salvo che non siano espressamente indicati come inclusi nel prezzo della crociera.

7. Documenti di viaggio

-

7.1

Il Passeggero osserverà qualunque disposizione governativa, obbligo legale o regolamento attinente ai viaggi, per tutti i porti che la Nave toccherà nel corso del suo itinerario. Tutti i Passeggeri dovranno esibire per l’ispezione il biglietto, un Passaporto valido, nonché qualsiasi visto e permesso di ingresso o di uscita richiesti dai porti previsti nell’itinerario della Nave.
-

7.2

Il Passeggero o, nel caso di Minore, i genitori o il tutore legale, saranno responsabili nei confronti del Trasportatore per eventuali multe o sanzioni inflitte alla Nave o al Trasportare da qualsiasi autorità, in caso di mancato rispetto da parte del Passeggero delle norme o disposizioni locali in materia di immigrazione, dogane o accise.
-

7.3

Il Trasportatore si riserva il diritto di controllare e registrare i dettagli della suddetta documentazione. Il Trasportatore non rilascia alcuna dichiarazione e non fornisce alcuna garanzia circa l’accuratezza dei dati riportati nei documenti, anche se controllati. Il Passeggero è invitato a verificare scrupolosamente tutte le disposizioni legali per i viaggi all’estero, vigenti nei porti di scalo in materia di visti, immigrazione, dogane e sanità.

8. Sicurezza

-

8.1

Il Passeggero dovrà presentarsi per l’imbarco almeno due (2) ore prima dell’orario previsto per la partenza o, laddove ve ne sia la necessità, al diverso orario comunicato dal Trasportatore, al fine di effettuare le eventuali procedure di pre-imbarco e i controlli di sicurezza.
-

8.2

Per motivi di sicurezza, il Passeggero accetta che il personale di terra del Trasportatore e/o i membri dell’equipaggio possano perquisirlo, così come il suo bagaglio e qualsiasi effetto personale che porta con sé.
-

8.3

Il Trasportatore ha il diritto di confiscare qualsiasi articolo trasportato o contenuto in qualsiasi bagaglio che il Trasportatore stesso, a sua mera discrezione, consideri pericoloso, recante incomodo o costituente un rischio alla sicurezza delle persone a bordo della Nave.
-

8.4

Ai Passeggeri è fatto divieto di portare a bordo qualsiasi articolo che possa essere usato come arma, esplosivo o merce illegale o pericolosa.
-

8.5

Il Trasportatore si riserva il diritto di ispezionare le cabine, i letti o altre parti della Nave per motivi di sicurezza e in qualunque momento.

9. Condizioni di salute e idoneità al viaggio

-

9.1

Il Passeggero garantisce di essere in condizione di viaggiare per mare e che la sua condotta o le sue condizioni non pregiudicheranno la sicurezza della Nave, nè creeranno inconvenienti ad altri Passeggeri.
-

9.2

Qualunque Passeggero in condizioni di salute tali da pregiudicare la sua capacità di viaggiare è tenuto a presentare un certificato medico prima della partenza.
-

9.3

Qualora il Trasportatore, il Comandante o il Medico di Bordo dovessero ritenere che un Passeggero, per qualsiasi motivo, non sia in grado di viaggiare o che possa mettere in pericolo la salute o la sicurezza altrui, che gli possa essere rifiutato il permesso di sbarcare in un porto o che il Trasportatore possa trovarsi nella condizione di doversi far carico del vitto, mantenimento o rimpatrio del suddetto Passeggero, il Trasportatore o il Comandante avranno il diritto di adottare le seguenti misure: (i) negare al Passeggero l’imbarco in qualunque porto; (ii) obbligare il Passeggero a sbarcare in qualunque porto; (iii) trasferire il Passeggero in un altro letto o cabina; (iv) laddove il Medico di Bordo lo ritenga opportuno, ricoverare il Passeggero nel centro medico della Nave o trasferirlo in una struttura sanitaria in qualunque porto, a spese del Passeggero; (v) laddove il Medico di Bordo e/o il Capitano lo ritenga necessario, prestare il primo soccorso e somministrare farmaci, medicinali o altre sostanze al Passeggero o disporne il ricovero presso un ospedale o struttura sanitaria simile in qualunque porto
-

9.4

Qualora al passeggero dovesse essere negato l’imbarco per motivi di sicurezza o idoneità al viaggio, il Trasportatore non sarà responsabile delle eventuali perdite o spese sostenute dal Passeggero. Il Passeggero non potrà ottenere nessun tipo di rimborso dal Trasportatore
-

9.5

La Nave dispone di un limitato numero di cabine equipaggiate per le persone disabili. Non tutte le aeree e i servizi sulla Nave sono adatti all’uso da parte di disabili o persone con ridotta mobilità.
-

9.6

Il Trasportatore si riserva il diritto di negare l’imbarco a chiunque non abbia comunicato in anticipo la necessità di strutture speciali per quanto concerne l’alloggio, i posti a sedere e la richiesta di servizi, la necessità di portare a bordo apparecchiature mediche o che presenti un qualunque altro tipo di disabilità. Il Trasportatore e/o il Comandante potranno inoltre negare l’imbarco alle persone ritenute non idonee a viaggiare e suscettibili di costituire un pericolo per se stesse o per gli altri passeggeri.
-

9.7

I Passeggeri che abbiano richieste particolari e/o necessitino di assistenza, strutture o attrezzature speciali per quanto concerne l’alloggio, i posti a sedere e la richiesta di servizi o che abbiano bisogno di portare a bordo apparecchiature mediche, dovranno darne comunicazione all’Organizzatore al momento della prenotazione. Il Trasportatore non avrà nessun obbligo di fornire assistenza o soddisfare richieste particolari, a meno che non abbia previamente accettato tale richiesta per iscritto.
-

9.8

I Passeggeri costretti all’uso della sedia a rotelle dovranno portare la propria sedia di dimensioni standard e dovranno essere accompagnati da una persona in grado di assisterli. Le sedie a rotelle in dotazione alla Nave sono disponibili solo in caso di emergenza.
-

9.9

Laddove il Passeggero (o chi lo assiste all’imbarco o durante il Viaggio) soffra di un qualsiasi malessere, malattia, lesione, infermità mentale o fisica o sappia di essere stato esposto a fonti infettive, malattie contagiose o altra forma di patologia, che per qualsiasi altro motivo possa compromettere la sicurezza di altre persone a bordo o per altra ragione non sia autorizzato allo sbarco dalle autorità locali sarà responsabile delle perdite e dei costi sostenuti direttamente o indirettamente dal Trasportatore o dal Comandante in relazione a quanto sopra, a meno che detti problemi non siano stati comunicati per iscritto al Trasportare o al Comandante prima dell’imbarco e il Trasportatore o Comandante abbiano dato conferma per iscritto dell’accettazione d’imbarco.
-

9.10

Indipendentemente dallo stadio della gravidanza, è vivamente consigliato alle donne incinte di consultare un medico prima di intraprendere una crociera. Le donne che entreranno fin nella ventitreesima settimana (23) di gravidanza alla fine della crociera dovranno presentare un certificato medico che ne attesti l’idoneità al viaggio. Per motivi di salute e sicurezza, il Trasportatore non può accettare donne che hanno superato la ventiquattresima (24) settimana o più di gravidanza entro la fine della crociera al momento dell’imbarco. Il Trasportatore si riserva il diritto di richiedere il certificato a qualsiasi stadio della gravidanza e di negare l’imbarco qualora il Trasportatore e/o il Comandante dovessero riscontrare delle condizioni che potrebbero compromettere la sicurezza della donna incinta durante la navigazione
-

9.11

La mancata notifica al Trasportatore e al Medico di Bordo di una gravidanza solleva il Trasportatore da qualsiasi responsabilità nei confronti della donna incinta.
-

9.12

Il Medico di bordo non è qualificato per assistere al parto a bordo o per offrire assistenza pre- o post-parto. Il Trasportatore declina ogni responsabilità in merito all’assenza di servizi o attrezzature. Per maggiori informazioni riguardo alle strutture mediche di bordo si rimanda alla sezione “Cure Mediche”.

10. Condotta del Passeggero

-

10 1

La sicurezza di coloro che sono a bordo della Nave e l’integrità della Nave stessa sono di primaria importanza. I Passeggeri sono tenuti al rispetto delle regole e delle indicazioni sulla sicurezza della Nave, del suo equipaggio, degli altri passeggeri, dei terminal e delle norme sull’immigrazione.
-

10.2

Il Passeggero deve sempre rispettare la privacy e la sicurezza degli altri passeggeri e del personale di bordo.

-

10.3

Il Passeggero deve attenersi ad ogni ragionevole richiesta fatta dai membri dell’equipaggio, dal Comandante o dai suoi ufficiali.
-

10.4

Il Passeggero deve prestare attenzione alla propria sicurezza mentre cammina sui ponti esterni della Nave. I Passeggeri e i bambini devono evitare di correre sui ponti o in altre parti della Nave.
-

10.5

I Passeggeri non devono lasciare incustoditi i propri bagagli, salvo diverse (e ragionevoli) indicazioni da parte del personale di bordo. I bagagli incustoditi verranno rimossi e/o distrutti.
-

10.6

Il Passeggero non deve portare a bordo della Nave oggetti o articoli infiammabili o pericolosi, né sostanze proibite o controllate. Il mancato rispetto di tale disposizione renderà il Passeggero responsabile verso il Trasportatore di ogni danno fisico o materiale, perdita o spesa e il Passeggero dovrà indennizzare il Trasportatore per ogni reclamo, multa o penale derivante da tale infrazione. Il Passeggero è anche passibile di sanzioni secondo le norme di legge.
-

10.7

Ai fini della sicurezza, è severamente vietato introdurre cibi e bevande a bordo delle navi della nostra flotta. In ottemperanza a tale divieto e al fine di garantire la sicurezza, ciascun bagaglio sarà sottoposto a rigidi controlli durante le operazioni di imbarco. Sarà consentito l’imbarco dei seguenti oggetti: prodotti per l’igiene personale, detergenti, lozioni, medicinali per usi terapeutici, alimenti ed articoli per l’infanzia, alimenti per diete particolari prescritti dal medico curante. Prodotti alimentari “tipici” e/o di provenienza locale acquistati presso ciascun porto di scalo saranno ritirati e resi al termine della crociera.
-

10.8

Il Passeggero sarà comunque responsabile di ogni danno fisico e materiale determinato dall'inadempienza alle presenti Condizioni di Trasporto e sarà tenuto a indennizzare il Trasportatore per i sinistri derivanti da tali infrazioni.

11. Animali Domestici

-

11.1

Fatta eccezione per quanto disposto al seguente art. 19.4, gli animali, anche se domestici, non sono ammessi a bordo in nessuna circostanza senza il rilascio di un permesso scritto da parte del Trasportatore. In caso di mancato rispetto di tale disposizione, qualsiasi animale portato a bordo verrà sequestrato e ne sarà disposto lo sbarco nel porto di scalo successivo a spese del Passeggero.
-

11.2

Sebbene il Comandante, il Trasportatore, il personale di terra e i membri dell’equipaggio prestino la massima attenzione e cura in tutte le circostanze che possono riguardare l’animale, il Comandante o il Trasportatore non saranno responsabili di alcun danno fisico o perdita subita dall’animale durante il periodo in cui questo si troverà sotto la loro custodia.
-

11.3

I cani di assistenza riconosciuti sono soggetti e devono rispettare i regolamenti nazionali e dell'UE in materia di salute, vaccinazioni, formazione e viaggi. È responsabilità del passeggero avere tutti i documenti necessari e controllare la posizione prima della crociera e accertarsi che il cane guida possa essere portato nei porti di imbarco e sbarco e che al cane non sia vietato scendere a terra nei vari porti di scalo.

12. Bevande Alcoliche

-

12.1

Le bevande alcoliche, compresi vini, liquori, birre o simili sono venduti a bordo a prezzi fissi. Ai Passeggeri non è consentito portare a bordo bevande alcoliche, come sopra descritte, da consumare durante il viaggio in cabina o in altro luogo. Durante la crociera è vietata la vendita di qualsiasi tipo di bevanda alcolica ai Minori. Quando la Nave fa scalo in un porto statunitense o in un Paese nel quale si applica un analogo limite, le stesse condizioni si applicano ai minori di 21 anni. Limiti diversi possono essere applicati sulla base della normativa applicabile in uno dei porti di scalo.
-

12.2

Il Trasportatore, il personale di terra e/o membri dell’equipaggio potranno confiscare le bevande alcoliche portate a bordo dai Passeggeri.
-

12.3

Il Trasportatore il personale di terra e/o membri dell’equipaggio potranno rifiutarsi di continuare a servire bevande alcoliche a un Passeggero nel caso ritengano che ciò possa compromettere la salute e la sicurezza di quest’ultimo, delle altre persone a bordo e/o della Nave.

13. Minori

-

13.1

Tutte le disposizioni del punto 10 e il requisito di idoneità al viaggio sono applicabili a tutti i passeggeri compresi i Minori.
-

13.2

Il Trasportatore non accetta Minori non accompagnati a bordo al di sotto dei 18 anni di età. I Minori a bordo saranno accettati solo se accompagnati da un genitore o un tutore legale. Il Passeggero adulto che viaggia assieme al Minore sarà responsabile della sua condotta e delle sue azioni. Ai Minori non è consentito consumare alcolici né partecipare al gioco d’azzardo; nel caso in cui l’itinerario include porti degli USA o di un Paese nel quale si applica un analogo limite, sono da considerare Minori tutti i passeggeri al di sotto dei 21 anni di età.
-

13.3

I Minori a bordo devono essere costantemente sorvegliati dai genitori o dal tutore legale e possono prendere parte alle attività di bordo o alle escursioni a terra solo se accompagnati da un genitore o dal tutore legale. Ai Minori non è consentito rimanere a bordo qualora i genitori o tutori si trovino a terra.

-

13.4

I Passeggeri adulti saranno responsabili nei confronti del Trasportatore per tutti i danni, le perdite o i ritardi subiti dal Trasportatore per ogni atto od omissione del Passeggero o del Minore sotto custodia di un adulto.

-

13.5

I Minori sono soggetti a tutte le norme contenute nelle presenti Condizioni di Trasporto.

14. Servizi medici

-

14.1

I servizi medici sono disponibili a bordo della Nave da Crociera su richiesta del Passeggero. I costi relativi a degenze, servizi medici e farmaci sono pertanto a carico del Passeggero. Il medico di bordo ed il personale medico non sono soggetti a controllo da parte del Comandante per quanto concerne il trattamento medico prestato e il Trasportatore non potrà considerarsi responsabile in alcun modo del servizio prestato o dell’eventuale somministrazione di medicinali.
-

14.2

I servizi medici di bordo e nei vari porti di scalo potrebbero essere limitati. Il Trasportatore non risponde in alcun modo né del ricorso ai servizi medici di terra né dell’effettivo trattamento ivi erogato. Nel caso di trasporto in ambulanza o in elicottero per ordine del Medico, del Comandante o del Trasportatore, i costi derivanti saranno a carico del Passeggero. Il Passeggero sarà inoltre responsabile di tutti i costi derivanti dal ricovero presso una struttura medica a terra e, su richiesta, dovrà prontamente indennizzare il Trasportatore per le eventuali spese da sostenute da quest’ultimo, i suoi dipendenti o i suoi agenti. Qualora il Passeggero, a causa di problemi di salute o per altre cause dovesse aver bisogno di servizi extra per quanto concerne l’alloggio o l’assistenza durante la permanenza a bordo, il costo di tali servizi sarà addebitato al Passeggero.

15. Cure mediche

-

15.1

In caso di necessità, è obbligo e responsabilità del Passeggero, durante la crociera, richiedere le cure del medico qualificato a bordo della Nave.
-

15.2

Il medico a bordo della Nave non è uno specialista e il centro medico di bordo non è equipaggiato alla stregua di una struttura ospedaliera di terra. La Nave trasporta scorte di materiale e attrezzature mediche, come imposto dallo Stato di bandiera. Il Trasportatore e il medico non saranno ritenuti responsabili dell’impossibilità a intervenire al di là delle possibilità offerte.
-

15.3

In caso di malattia o sinistro, il Trasportatore e/o il Comandante potrebbero decidere di far sbarcare il Passeggero, affinché questi riceva le dovute cure mediche a terra. Il Trasportatore non fornisce alcuna garanzia circa la qualità del trattamento medico ricevuto in un qualsiasi porto di scalo o nella località in cui il Passeggero è sbarcato.
-

15.4

Si consiglia ai Passeggeri di accertarsi che la propria assicurazione copra le spese mediche, compresi i costi per l’eventuale rimpatrio d’emergenza.
-

15.5

Le strutture e il livello di cure mediche variano da un porto all’altro e il Trasportatore non rilascia alcuna dichiarazione e non fornisce alcuna garanzia circa il livello delle cure mediche fornite a terra.

16. Bagaglio e oggetti personali

-

16.1

Gli Ospiti sono invitati a limitare il proprio bagaglio a due valigie per persona (di dimensioni non eccedenti 90x75x43 cm e 23 kg cad.) e due pezzi di bagaglio a mano per persona (di dimensioni non eccedenti 56x45x25 cm e 23 kg cad.), salvo diverse indicazioni fornite dal Trasportatore.
-

16.2

Il bagaglio e i beni del Passeggero dovranno essere esclusivamente effetti personali. Altri oggetti di natura commerciale saranno assoggettati a tariffa supplementare.
-

16.3

Il Trasportatore declina ogni responsabilità per oggetti fragili e deperibili trasportati dal Passeggero.
-

16.4

Non sono permessi a bordo animali o uccelli, fatta eccezione per cani guida assegnati a Passeggeri disabili e previo il rilascio, al momento dell’acquisto del Biglietto, di un consenso separato del Trasportatore. Il Passeggero sarà responsabile di tali cani a tutti gli effetti.
-

16.5

I Passeggeri con sedia a rotelle, mobilità ridotta, o altre necessità particolari dovranno comunicare tale circostanza all’Organizzatore secondo le modalità dallo stesso previste al momento della prenotazione, affinché lo stesso possa accertarsi, della disponibilità di cabine idonee.
-

16.6

Tutti i bagagli devono essere accuratamente chiusi ed etichettati. Il Trasportatore declina ogni responsabilità per la perdita, il danneggiamento o il ritardo nella consegna del bagaglio non adeguatamente etichettato.
-

16.7

Il Trasportatore declina ogni responsabilità per eventuali perdite o danni a bagagli o oggetti del Passeggero in custodia di stivatori o altro personale di terra non dipendente.
-

16.8

Tutti i bagagli dovranno essere ritirati all’arrivo della Nave nel porto di destinazione finale o, in alternativa, saranno custoditi a spese e a rischio del Passeggero.
-

16.9

Il Passeggero non dovrà pagare o ricevere alcuna contribuzione in avaria comune in relazione a bagagli, proprietà o effetti personali.
-

16.10

Il Trasportatore avrà un diritto di pegno e di vendita all’asta o per altro mezzo, senza preavviso al Passeggero, di qualunque bagaglio o proprietà del Passeggero a compensazione di eventuali somme di denaro che il Passeggero non abbia corrisposto al Trasportatore, ai suoi dipendenti, agenti o rappresentanti.

17. Responsabilità del Passeggero per danni

Il Passeggero sarà personalmente responsabile e dovrà rimborsare il Trasportatore per ogni danno alla Nave, al suo arredamento, equipaggiamento e/o a qualsiasi altro bene, causato tramite atto od omissione, volutamente o per negligenza, dal Passeggero e/o persona posta sotto tutela del Passeggero, ivi inclusi, a titolo esemplificativo, i Minori che viaggiano accompagnati da un Passeggero.

18. Forza maggiore e caso fortuito

Il Trasportatore non sarà responsabile di perdite, infortuni, danni o dell'impossibilità ad eseguire il Viaggio derivanti da cause di forza maggiore, ivi inclusi, a titolo esemplificativo: guerra, atti di terrorismo reali o presunti, incendio, disastri naturali, eventi imprevedibili, scioperi, epidemie, pandemie e situazioni emergenziali di natura sanitaria che possano compromettere la sicurezza dei Passeggeri, qualsiasi altro evento al di fuori del controllo del Trasportatore e/o qualsiasi altro evento insolito e/o imprevedibile.

19. Responsabilità

La responsabilità del Trasportatore per i danni provocati dal decesso o da lesioni personali occorse al Passeggero o dal danneggiamento e/o perdita dei bagagli sarà soggetta alle seguenti limitazioni che saranno calcolate in conformità a quanto segue:
-

19.1

La Convenzione Internazionale di Atene del 13 dicembre 1974 e successivo Protocollo del 1976 (“La Convenzione di Atene”) relativa al trasporto per mare dei passeggeri e dei loro bagagli. Le disposizioni della Convenzione di Atene si considerano pertanto incluse nelle presenti Condizioni Generali di Trasporto. Una copia della Convenzione di Atene può essere scaricata dal sito internet www.imo.org. Il Trasportatore usufruirà del beneficio di tutte le limitazioni, i diritti e le immunità stabiliti dalla Convenzione di Atene, compresa l’applicabilità delle franchigie di cui all’art. 8, comma 4, della Convenzione di Atene. La responsabilità del Trasportatore per il decesso, lesioni personali e malattie del passeggero non potrà eccedere 46.666 Diritti Speciali di Prelievo (“DSP”) come previsto e definito dal Protocollo del 1976. La responsabilità del Trasportatore derivante dalla perdita e/o danneggiamento del bagaglio o altro bene del Passeggero non potrà eccedere 833 DSP per Passeggero. Resta inteso che tale responsabilità del Trasportatore sarà soggetta a una franchigia di 13 DSP per Passeggero, da dedursi dal corrispettivo dovuto per la perdita e/o danneggiamento a bagaglio e/o altro bene. Il Passeggero è consapevole che il tasso di conversione del DSP è soggetto a fluttuazioni giornaliere. Per conoscere il tasso di conversione è possibile rivolgersi ad una banca. Qualora una disposizione delle presenti Condizioni Generali di Trasporto sia resa nulla o invalida dalla Convenzione di Atene, tale invalidità sarà limitata a tale disposizione particolare e non all’intero testo delle Condizioni Generali di Trasporto.
-

19.2

La responsabilità del Trasportatore in relazione al decesso o alle lesioni personali è limitata e in nessun caso potrà eccedere i termini stabiliti dalla Convenzione di Atene.
-

19.3

Il Trasportatore sarà responsabile per decesso, lesioni personali e/o smarrimento o danno al bagaglio solo nel caso in cui l’evento dannoso sia imputabile a “colpa o negligenza” del Trasportatore e/o dei suoi dipendenti o agenti, come stabilito dall’art. 3 della Convenzione. I limiti di responsabilità indicati dalla Convenzione devono applicarsi ai dipendenti e/o agenti e/o prestatori indipendenti di servizi come stabilito dall’art. 11 della Convenzione. Qualsiasi danno pagabile dal Trasportatore dovrà essere ridotto in proporzione a ogni contributo di negligenza da parte del Passeggero, come disposto all’art. 6 della Convenzione di Atene
-

19.4

In base alla Convenzione di Atene, si presume che il Trasportatore abbia consegnato il bagaglio integro al Passeggero a meno che quest’ultimo non invii una nota scritta entro i seguenti termini:
(i) in caso di danno evidente, prima o al momento dello sbarco o della riconsegna.
(ii) in caso di danno non evidente o perdita del Bagaglio, entro quindici giorni dallo sbarco, dalla consegna o dalla data alla quale la consegna avrebbe dovuto essere effettuata.
-

19.5

Se il trasporto descritto nelle presenti Condizioni Generali di Trasporto non è un “trasporto internazionale” secondo la definizione dell’art. 2 della Convenzione di Atene o se la Nave è usata come hotel galleggiante, le restanti disposizioni della Convenzione di Atene saranno opportunamente applicate a questo contratto, di cui si considerano parte integrante.
-

19.6

Il Trasportatore non risponde dei danni derivanti dalla perdita e/o danneggiamento a oggetti di valore quali danaro, titoli negoziabili, metalli preziosi, gioielli, opere d’arte, macchine ed equipaggiamenti fotografici, computer, apparecchi elettronici ed altri oggetti di valore a meno che gli stessi non siano stati preventivamente dati in custodia al Trasportatore e, al momento del deposito contestualmente al pagamento di una tariffa supplementare a copertura del valore dichiarato, sia stato previamente accordato per iscritto un limite maggiore. Le tariffe supplementari sono: 1% del valore dichiarato per un Viaggio da 1 a 7 giorni; 2% del valore dichiarato per un Viaggio da 8 a 21 giorni; 3% del valore dichiarato per un Viaggio di 22 giorni e oltre. Qualora il valore del bagaglio o degli oggetti personali fosse falsamente rappresentato, la responsabilità del Trasportatore per perdita e/o danneggiamento sarà limitata a 100 dollari americani. Il Trasportatore e il Passeggero concordano nel non richiedere alcuna garanzia in relazione a qualsiasi tipo di reclamo. Il Passeggero rinuncia al diritto di sequestro e/o fermo della Nave e/o di qualsiasi altro patrimonio posseduto, noleggiato o gestito dal Trasportatore. Qualora la Nave fosse sequestrata o pignorata, la Nave e il Trasportatore avranno diritto di invocare qualsiasi limitazione e tutte le difese disponibili.
-

19.7

In aggiunta alle limitazioni ed esclusioni di responsabilità previste dalle presenti Condizioni Generali di Trasporto, il Trasportatore godrà del beneficio di qualsiasi legge applicabile che preveda una limitazione e/o un’esclusione di responsabilità (ivi comprese, a titolo esemplificativo, la legge e/o le leggi del paese di bandiera della Nave rispetto alla limitazione complessiva dei danni risarcibili dal Trasportatore). Nessuno dei termini di tali Condizioni Generali di Trasporto è inteso a porre limitazioni e/o privare il Trasportatore della facoltà di avvalersi di tutte quelle disposizioni di legge contenenti limitazioni e/o esclusioni di responsabilità. Le disposizioni di legge concernenti la limitazione della responsabilità si applicano anche a vantaggio dei dipendenti e/o agenti del Trasportatore.
-

19.8

Fatte salve le disposizioni esposte nei paragrafi da 22.1 a 22.7, nei procedimenti contro il Trasportatore, in qualsiasi giurisdizione che preveda le esclusioni e le limitazioni comprese nelle presenti Condizioni Generali di Trasporto, il Trasportatore non sarà responsabile per il decesso, danni fisici, malattie, danni materiali, ritardi o altri tipi di perdita o pregiudizio nei confronti di ogni persona o oggetto, se non per colpa o negligenza del Trasportatore.
-

19.9

I termini e le limitazioni di responsabilità previste dal presente articolo delle Condizioni Generali di Trasporto si applicano al Trasportatore e a suoi ausiliari e fornitori di servizi, quali il Proprietario e/o il Noleggiatore, anche in base a contratti di locazione a scafo nudo o di locazione a tempo, il Sub-noleggiatore o gestore della nave con la quale viene effettuato il trasporto, le lance, i tender o altro mezzo di trasporto fornito dal Trasportatore.

20. Assenza di responsabilità per stress emotivo o psichico

Il Trasportatore non risponde per stress emotivo, malattia mentale e/o danno psichico di alcun tipo lamentato dal Passeggero, ad eccezione di quelli causati da un incidente dovuto alla negligenza oppure a un errore del Trasportatore.

21. Escursioni a Terra

Le Condizioni Generali di Trasporto, inclusa la limitazione di responsabilità, si applicano alle escursioni a terra acquistate prima dell’imbarco oppure a bordo, direttamente dal Trasportatore.

22. Diritto applicabile

Il diritto applicabile a queste Condizioni Generali di Trasporto è quello italiano.

23. Foro competente

Per ogni controversia derivante dal presente contratto sarà competente il Foro del consumatore.

24. Notifiche di reclami

(A) Al fine di consentire una pronta registrazione e valutazione da parte del Trasportatore, il Passeggero ha l’onere di denunciare per iscritto eventuali sinistri occorsi al medesimo durante la permanenza a bordo della Nave, indicando i relativi danni se esistenti, appena possibile e, comunque, entro lo sbarco dalla Nave.

(B) Previa effettuazione della denuncia scritta di cui al punto (A) che precede, la richiesta per il risarcimento dei danni derivanti da decesso o lesioni personali dovrà pervenire per iscritto al Trasportatore entro due (2) anni dalla data del verificarsi di tale evento, salvo disposizioni diverse previste da altra normativa applicabile. Tale reclamo potrà essere indirizzato all’Ufficio Reclami della società che presta consulenza ed assistenza al Trasportatore e perciò a:

Ufficio Reclami
MSC Crociere
Via A. Depretis n. 31, Napoli 80133, Italia

(C) I reclami per danni al bagaglio o ad altri beni dovranno pervenire al Trasportatore per iscritto appena possibile dopo la loro scoperta e, comunque, non oltre il momento dello sbarco per il bagaglio a mano oppure, per tutti gli altri bagagli, quando il danno viene rilevato e, al più tardi, al momento della riconsegna
Per la perdita oppure per i danneggiamenti non visibili, la denuncia scritta va fatta entro quindici (15) giorni dalla data dello sbarco e/o oppure dalla data in cui sarebbe dovuta avvenire la riconsegna.
Il reclamo dovrà pervenire per raccomandata all’indirizzo dettagliato alla clausola 24 (B) di cui sopra.

25. Termini per azioni legali

(A) I diritti azionabili contro il Trasportatore per il risarcimento dei danni derivanti da decesso o lesioni personali del Passeggero o per perdita o danneggiamento dei bagagli si prescrivono entro due (2) anni dalla data dello sbarco, come previsto dall’art. 16 della Convenzione di Atene. Per i reclami relativi a minori e/o persone non autosufficienti privi di tutela, i termini saranno calcolati a partire dalla data della nomina di un tutore ad acta. In questi casi, tale nomina dovrà avvenire entro quindici (15) giorni dall’avvenuta lesione o decesso.

(B) Tutte le altre azioni legali contro il Trasportatore, incluse quelle da inadempimento contrattuale, si prescrivono nel termine di un (1) anno dalla data dello sbarco del Passeggero.