Il passeggero che rientri nell’ambito di applicazione del Regolamento (UE) n. 1177/2010 e che ritenga violati i diritti ivi previsti, può presentare un reclamo al Vettore, trasmettendolo entro due mesi dalla data in cui è stato prestato o avrebbe dovuto essere prestato il servizio. Entro un mese dal ricevimento del reclamo il Vettore comunicherà al passeggero se il reclamo è stato accolto, respinto o è ancora in esame. Il tempo necessario per rispondere definitivamente al reclamo non dovrà superare i due mesi dal ricevimento dello stesso.
I reclami possono essere inviati in lingua italiana e/o inglese, utilizzando l’apposito form
È fatta salva la possibilità per il Passeggero di presentare un reclamo agli indirizzi indicati senza utilizzare il modulo di cui sopra. Tuttavia, la Società è tenuta ad esaminare soltanto i reclami recanti i cd. “elementi minimi” della descrizione della lamentela.
Pertanto, verranno esaminati solo i reclami che riportino almeno:
a) i riferimenti identificativi del Passeggero (nome, cognome, recapito) e dell’eventuale rappresentante, allegando in tal caso la delega e un documento di identità del Passeggero;
b) i riferimenti identificativi del viaggio effettuato (data, ora di partenza, origine e destinazione) e del contratto di trasporto (codice prenotazione o numero biglietto);
c) la descrizione della non coerenza del servizio rilevata rispetto ad uno o più requisiti definiti dalla normativa europea o nazionale o dalle condizioni generali di trasporto.
In caso di mancata risposta al reclamo nei termini di cui sopra, laddove il reclamo sia stato presentato in maniera completa e con le modalità sopra indicate, il Passeggero potrà:
Il Passeggero ha diritto a ricevere un indennizzo automatico commisurato al prezzo del biglietto riferibile al servizio di trasporto in misura non inferiore al:
a) 10% nel caso di risposta fornita tra il sessantunesimo ed il novantesimo giorno dal ricevimento del reclamo;
b) 20% nel caso di risposta non fornita entro il novantesimo giorno dal ricevimento del reclamo.
L’indennizzo di cui sopra non è dovuto nei casi in cui:
a) l’importo dello stesso è inferiore a 6 euro;
b) il reclamo non è trasmesso dal Passeggero con le modalità, gli elementi minimi e le tempistiche indicati;
c) al Passeggero è già stato corrisposto un indennizzo automatico relativamente ad un reclamo avente ad oggetto il medesimo viaggio.
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